Art. 9

Movimento non routinario

In vigore dal 11 giu 2007
Movimento non routinario 1.   In caso di movimenti non routinari deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale secondo quanto specificato nell’allegato II. L’autorità competente decide se detta valutazione debba essere effettuata dal richiedente o da un organismo indipendente e stabilisce chi ne debba sostenere i costi. 2.   Sulla base della valutazione del rischio ambientale il comitato consultivo comunica all’autorità competente il proprio parere in merito ai rischi avvalendosi del modello di relazione sintetica che figura nella parte 3 dell’allegato II. Se il livello di rischio identificato dal comitato consultivo è basso, l’autorità competente può concedere l’autorizzazione senza ulteriori formalità. 3.   Se il comitato consultivo ritiene che il movimento di organismi acquatici proposto presenta un livello di rischio medio o elevato, ai sensi dell’allegato II, parte 1, esamina la domanda in consultazione con il richiedente al fine di verificare se sono disponibili procedimenti o tecnologie di mitigazione che consentano di abbassare il livello di rischio. Il comitato consultivo trasmette all’autorità competente i risultati del suo esame e, servendosi del modello riportato nella parte 3 dell’allegato II, precisa il livello di rischio e le ragioni di una sua eventuale riduzione. 4.   L’autorità competente può autorizzare movimenti non routinari solo se la valutazione dei rischi, tenuto conto di eventuali misure di mitigazione, consente di concludere che il livello di rischio ambientale è basso. Qualsiasi rigetto di una domanda di autorizzazione deve essere debitamente motivato in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione.
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Movimento non routinario (Art. 9 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo