Art. 10

Termine per la decisione

In vigore dal 11 giu 2007
Termine per la decisione 1.   La decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare sei mesi dalla data della domanda, eccetto il tempo impiegato dal richiedente per fornire le eventuali informazioni supplementari richieste dal comitato consultivo. 2.   Gli Stati membri firmatari del CIEM possono chiedere che le domande e le valutazioni dei rischi riguardanti organismi marini siano riesaminate dal CIEM prima che il comitato consultivo esprima il proprio parere. In tali casi il termine per la decisione può essere prorogato di ulteriori sei mesi.
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Termine per la decisione (Art. 10 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo