Art. 8

Movimento routinario

In vigore dal 11 giu 2007
Movimento routinario Nel caso di movimenti routinari l’autorità competente può concedere un’autorizzazione indicando, se del caso, se il movimento deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota secondo quanto disposto ai capi IV e V.
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Movimento routinario (Art. 8 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo