Art. 6
Domande di autorizzazione
In vigore dal 11 giu 2007
Domande di autorizzazione
1. Un operatore di acquacoltura che intenda effettuare l’introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente non contemplata dall’, paragrafo 5, chiede un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni.
2. Unitamente alla domanda di autorizzazione il richiedente presenta un fascicolo contenente le linee guida indicative elencate nell’allegato I. Il comitato consultivo determina se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie a valutare se il movimento proposto sia routinario o non routinario, e se è pertanto ricevibile, e trasmette il proprio parere all’autorità competente.
3. Entro la fine del periodo di autorizzazione, una domanda per un’ulteriore autorizzazione può essere presentata facendo riferimento alla precedente. Se non si sono verificati effetti negativi documentati sull’ambiente, il movimento proposto è considerato un movimento routinario.
Storico versioni
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