Art. 4
Misure volte ad evitare effetti negativi
In vigore dal 11 giu 2007
Misure volte ad evitare effetti negativi
Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell’ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale.
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