Art. 5
Organi decisionali e consultivi
In vigore dal 11 giu 2007
Organi decisionali e consultivi
Gli Stati membri designano la o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento (di seguito «autorità competente» o «autorità competenti»). Ciascuna autorità competente può essere assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate adeguate competenze in campo scientifico (di seguito «comitato consultivo»). Qualora uno Stato membro non designi un comitato consultivo, l’autorità competente o le autorità competenti assumono i compiti assegnati nel presente regolamento a detto comitato.
Storico versioni
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