Art. 14
Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie
In vigore dal 11 giu 2007
Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie
In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti o chiusi senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. Non sono considerati routinari i movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto.
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