Art. 16
Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti
In vigore dal 11 giu 2007
Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti
L’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.
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