Art. 15

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie

In vigore dal 11 giu 2007
Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie 1.   In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti è subordinato, se necessario, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato situato nel territorio della Comunità, in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato III, ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo. 3.   L’impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri interessati siano d’accordo e che tale opzione sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’. 4.   Se del caso, negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, purché durante la quarantena non sia riscontrata alcuna presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. Lo stock adulto può essere rilasciato nei casi in cui gli organismi non si riproducono in cattività o sono sterili dal punto di vista riproduttivo, purché sia confermata l’assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.
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Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie (Art. 15 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo