Art. 18

Monitoraggio

In vigore dal 11 giu 2007
Monitoraggio 1.   Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento delle specie. L’autorità competente decide se il richiedente dispone di conoscenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo. 2.   Fatto salvo il parere del comitato consultivo, l’autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull’ecosistema che risultino non facilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1. 3.   Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all’autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all’.
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Monitoraggio (Art. 18 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo