Art. 19

Osservanza di altre disposizioni comunitarie

In vigore dal 11 giu 2007
Osservanza di altre disposizioni comunitarie L’autorizzazione di una traslocazione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare: a) le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE; b) le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.
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Osservanza di altre disposizioni comunitarie (Art. 19 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo