Art. 21
Quarantena
In vigore dal 11 giu 2007
Quarantena
Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase di quarantena ai sensi dell’, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di trenta giorni.
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