Art. 23
Registro
In vigore dal 11 giu 2007
Registro
Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figura la trascrizione cronologica di tutte le domande presentate e della relativa documentazione raccolta prima del rilascio delle autorizzazioni e durante il periodo di monitoraggio.
Il registro è messo a libera disposizione degli Stati membri e del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (12).
Per consentire agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri, può essere sviluppato un sistema informativo specifico secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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