Art. 24

Norme particolareggiate e adeguamento al progresso tecnico

In vigore dal 11 giu 2007
Norme particolareggiate e adeguamento al progresso tecnico 1.   Le modifiche degli allegati I, II, III e IV e le corrispondenti disposizioni necessarie ai fini dell’adeguamento delle specie al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   Per aggiungere delle specie all’allegato IV, gli organismi acquatici devono essere stati impiegati in acquacoltura, senza effetti indesiderati, per un lungo periodo (in relazione al loro ciclo vitale) in determinate parti della Comunità e le introduzioni e le traslocazioni devono poter avvenire senza movimenti coincidenti di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. 3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, le norme di applicazione dei requisiti necessari per l’aggiunta di specie all’allegato IV, come disposto al paragrafo 2. 4.   Dopo che la Commissione ha adottato le norme di applicazione di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all’allegato IV secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono fornire dati scientifici che provino la coerenza con i pertinenti criteri per aggiungere specie all’allegato IV. La Commissione decide in merito all’ammissibilità delle richieste entro cinque mesi dal loro ricevimento, escludendo dal calcolo il tempo impiegato dallo Stato membro per fornirle informazioni supplementari in risposta a una sua richiesta. 5.   Tuttavia, le richieste degli Stati membri di aggiungere specie all’allegato IV pervenute prima della data di entrata in vigore del regolamento sono oggetto di decisione anteriormente al 1o gennaio 2009. 6.   Gli Stati membri interessati possono proporre per le loro regioni ultraperiferiche, citate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.
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Norme particolareggiate e adeguamento al progresso tecnico (Art. 24 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo