Art. 20

Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti

In vigore dal 11 giu 2007
Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.
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Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti (Art. 20 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo