Art. 15

Trasporto della sogliola e della passera di mare

In vigore dal 11 giu 2007
Trasporto della sogliola e della passera di mare 1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono prescrivere che un quantitativo di passera di mare che supera 500 kg o un quantitativo di sogliola che supera 300 kg pescati nelle zone geografiche di cui all', paragrafo 2, e sbarcati per la prima volta nello stesso Stato membro siano pesati prima di essere trasportati altrove dal porto del primo sbarco utilizzando bilance la cui precisione sia certificata. 2.   In deroga all' del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di passera di mare che superano 500 kg e i quantitativi di sogliola che superano 300 kg, che siano trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco, sono corredati della dichiarazione di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento. Non si applica l'esenzione di cui all', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93.
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