Art. 13
Notifica preliminare
In vigore dal 11 giu 2007
Notifica preliminare
Il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che desideri sbarcare un quantitativo qualsiasi di passera di mare o sogliola in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco nel paese terzo, le seguenti informazioni:
a)
il nome del porto o del luogo di sbarco;
b)
l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;
c)
i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie della quale sono presenti a bordo più di 50 kg.
La comunicazione può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.
Storico versioni
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