Art. 14
Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola
In vigore dal 11 giu 2007
Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola
1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci comunitari, in singoli contenitori, quantitativi di passera di mare o di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e delle catture di passere di mare e sogliole detenute a bordo.
Storico versioni
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