Art. 14

Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola

In vigore dal 11 giu 2007
Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola 1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci comunitari, in singoli contenitori, quantitativi di passera di mare o di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. 2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e delle catture di passere di mare e sogliole detenute a bordo.
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Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/676) — Testo vigente | Portale Normativo