Art. 16

Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare

In vigore dal 11 giu 2007
Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare Un peschereccio comunitario che sia presente nel Mare del Nord non può trasbordare in un altro peschereccio un quantitativo di passera di mare o di sogliola.
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Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/676) — Testo vigente | Portale Normativo