Art. 16
Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare
In vigore dal 11 giu 2007
Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare
Un peschereccio comunitario che sia presente nel Mare del Nord non può trasbordare in un altro peschereccio un quantitativo di passera di mare o di sogliola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:676:oj#art-16