Art. 17

Valutazione delle misure di gestione

In vigore dal 11 giu 2007
Valutazione delle misure di gestione 1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere espresso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca. 2.   La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d’applicazione successivo. Se opportuno, la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire gli obiettivi di cui agli .
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