Art. 17 · Valutazione delle misure di gestione

Art. 17

Valutazione delle misure di gestione

In vigore dal 11 giu 2007
Valutazione delle misure di gestione 1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere espresso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca. 2.   La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d’applicazione successivo. Se opportuno, la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire gli obiettivi di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:676:oj#art-17