Art. 12
Pesatura degli sbarchi
In vigore dal 11 giu 2007
Pesatura degli sbarchi
Le autorità competenti di uno Stato membro devono accertarsi che siano pesati tutti i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg o quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg pescati nel Mare del Nord prima della vendita utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.
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