Art. 10

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

In vigore dal 11 giu 2007
Comunicazioni sullo sforzo di pesca 1.   Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci che operano in quella zona. I pescherecci muniti di sistemi di controllo a norma degli del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (4), sono esonerati dai requisiti di notifica via hail. 2.   Gli Stati membri possono applicare misure di controllo alternative per garantire la conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 che siano efficaci e trasparenti alla stregua di questi requisiti di notifica. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione prima della loro applicazione.
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