Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 giu 2007
Disposizioni transitorie 1.   Qualora per due anni consecutivi si riscontri che gli stock di passera di mare e di sogliola sono rientrati entro i limiti biologici di sicurezza, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla modifica dell', paragrafi 2 e 3, e alla modifica degli , che consentiranno, alla luce del più recente parere scientifico del CSTEP, lo sfruttamento degli stock a un tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile. 2.   La proposta di riesame della Commissione è accompagnata da una valutazione d'impatto completa e tiene conto del parere del Consiglio consultivo regionale del Mare del Nord.
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