Art. 7

Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare

In vigore dal 11 giu 2007
Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare 1.   Il Consiglio adotta il TAC per la passera di mare al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è quello maggiore fra: a) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente; b) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,3 nell’anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni. 2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno. 3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.
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