Art. 9
Limitazione dello sforzo di pesca
In vigore dal 11 giu 2007
Limitazione dello sforzo di pesca
1. Il TAC di cui al capo II è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca stabilito dalla legislazione comunitaria.
2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adeguamento al livello massimo dello sforzo di pesca disponibile per i pescherecci per i quali la passera di mare o la sogliola o entrambe le specie costituiscono una parte cospicua degli sbarchi o dai quali sono effettuati rigetti notevoli, fatto salvo il sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione chiede al CSTEP una previsione del livello massimo dello sforzo di pesca necessario per le catture di passera di mare e di sogliola corrispondenti alla quota della Comunità europea dei TAC fissati a norma dell'. Tale richiesta è formulata tenendo conto dell'altra legislazione comunitaria pertinente che disciplina le condizioni di pesca delle quote.
4. L’adeguamento annuo del livello massimo dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 2 è effettuato alla luce del parere dello CSTEP di cui al paragrafo 3.
5. Ogni anno la Commissione chiede al CSTEP di riferire in merito al livello annuale dello sforzo di pesca compiuto dalle navi che pescano la passera di mare e la sogliola, nonché ai tipi di attrezzi da pesca impiegati per tali attività di pesca.
6. Nonostante il paragrafo 4, lo sforzo di pesca non deve superare il livello assegnato nel 2006.
7. Gli Stati membri le cui quote sono inferiori al 5 % della quota della Comunità europea dei TAC di passera di mare e di sogliola sono esentati dal regime della gestione dello sforzo di pesca.
8. Uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7 e che interviene in uno scambio di quote di sogliola o di passera di mare sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, risultante dalla somma della quota attribuita a quello Stato membro e dal quantitativo di sogliola o passera di mare trasferito che superi del 5 % la quota della Comunità europea del TAC, è soggetto al regime della gestione dello sforzo di pesca.
9. Lo sforzo di pesca attuato dai pescherecci, per i quali la passera di mare o la sogliola costituiscono una parte importante delle catture e che battono bandiera di uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7, non deve aumentare oltre il livello autorizzato nel 2006.
Storico versioni
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