Art. 8
Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola
In vigore dal 11 giu 2007
Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola
1. Il Consiglio adotta il TAC per la sogliola al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica dello CSTEP, è il maggiore fra:
a)
il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari in età compresa tra i 2 e i 6 anni nell’anno della sua applicazione;
b)
il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente.
2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.
Storico versioni
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