Art. 11
Margine di tolleranza
In vigore dal 11 giu 2007
Margine di tolleranza
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce espresso in chilogrammi di peso vivo di ciascuna specie di passera di mare e di ciascuna specie di sogliola conservato a bordo di pescherecci che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari all'8 % del dato del giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano stabiliti fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dallo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di organismi acquatici i cui quantitativi conservati a bordo siano inferiori a 50 kg.
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