Art. 30

Uova importate

In vigore dal 23 mag 2007
Uova importate 1.   Le valutazioni di equivalenza di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 devono includere una valutazione dell'effettivo rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione deve essere regolarmente aggiornata. La Commissione pubblica il risultato della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Le uova importate dai paesi terzi devono essere stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine conformemente al codice ISO 3166 del paese. 3.   Gli imballaggi contenenti uova importate da paesi che non offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle norme secondo quanto previsto all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il paese di origine; b) l'indicazione del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).
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