Art. 32
Notifica delle violazioni
In vigore dal 23 mag 2007
Notifica delle violazioni
Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, in grado di compromettere gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari vengano compromessi in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.
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