Art. 33
Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare
In vigore dal 23 mag 2007
Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare
1. In deroga all', paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli , la superficie esterna dell'imballaggio reca la dicitura «Uova refrigerate» e indicazioni relative alla refrigerazione.
Il marchio distintivo per le «Uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.
Storico versioni
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