Art. 31

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 23 mag 2007
Comunicazione delle informazioni Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, ogni Stato membro notifica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.
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Comunicazione delle informazioni (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo