Art. 29

Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi

In vigore dal 23 mag 2007
Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura, ovvero a requisiti supplementari.
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Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi (Art. 29 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo