Art. 28

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

In vigore dal 23 mag 2007
Tolleranze per la stampigliatura delle uova Nell'ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illegibili.
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Tolleranze per la stampigliatura delle uova (Art. 28 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo