Art. 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

In vigore dal 23 mag 2007
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia Le uova vendute direttamente dal produttore ai punti di vendita al dettaglio (dettaglianti) nelle regioni di cui all'allegato III sono esentate dai requisiti del regolamento (CE) n. 1028/2006 e del presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente identificato in conformità dell', paragrafo 2, e dell', lettera c), del presente regolamento.
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