Art. 5

La compensazione

In vigore dal 21 mag 2007
La compensazione 1.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’ che fanno parte del proprio territorio, il livello di compensazione per ciascun prodotto della pesca compreso nell’elenco di cui all’, paragrafo 1. Tale livello può variare all’interno di una singola regione o da una regione all’altra di uno stesso Stato membro. 2.   La compensazione tiene conto dei seguenti fattori: a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso l’Europa continentale; b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari. 3.   La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende compensare. Il livello di compensazione per i costi supplementari deve essere debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, in nessun caso la compensazione può superare il 100 % dei costi di trasporto e altri costi correlati dei prodotti della pesca destinati all’Europa continentale. 4.   L’importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori: a) per le Azzorre e Madera : 4 283 992 EUR; b) per le Isole Canarie : 5 844 076 EUR; c) per la Guiana francese e la Riunione : 4 868 700 EUR.
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La compensazione (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/791) — Testo vigente | Portale Normativo