Art. 6

Modulazioni

In vigore dal 21 mag 2007
Modulazioni Per tener conto dell’evoluzione della situazione, gli Stati membri interessati possono modulare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili di cui all’, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’, paragrafo 1, purché siano rispettati gli importi globali di cui all’, paragrafo 4.
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