Art. 4
Prodotti della pesca ammissibili
In vigore dal 21 mag 2007
Prodotti della pesca ammissibili
1. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui all’ che fanno parte del proprio territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti che possono fruire della compensazione. L’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti possono variare per ciascuna delle regioni appartenenti a uno Stato membro.
2. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione non abbia l’effetto di accrescere la pressione sugli stock biologicamente sensibili, sull’entità dei costi supplementari e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e della commercializzazione.
3. I prodotti della pesca che beneficiano della compensazione devono essere stati catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a)
conservazione e gestione;
b)
tracciabilità;
c)
norme di calibrazione.
4. Non possono fruire della compensazione i prodotti della pesca:
a)
catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti in acque comunitarie;
b)
catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’;
c)
importati da paesi terzi;
d)
provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
La lettera b) non si applica se la materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo non è sufficiente per l’utilizzazione della capacità esistente dell’industria di trasformazione in loco nella regione ultraperiferica interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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