Art. 8
Relazioni
In vigore dal 21 mag 2007
Relazioni
1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull’attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
Storico versioni
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