Art. 8

Relazioni

In vigore dal 21 mag 2007
Relazioni 1.   Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull’attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. 2.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
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Relazioni (Art. 8 Regolamento (UE) 2007/791) — Testo vigente | Portale Normativo