Art. 7

Comunicazione dei piani di compensazione

In vigore dal 21 mag 2007
Comunicazione dei piani di compensazione 1.   Entro il 6 novembre 2007, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco e i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’, paragrafo 1 (l’insieme di tali dati è di seguito denominato «piano di compensazione»). 2.   Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento, entro due mesi la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di compensazione adattato. 3.   Se la Commissione non si esprime entro due mesi dal ricevimento del piano di compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato. 4.   Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell’, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Il piano modificato si considera approvato, se la Commissione non si esprime entro quattro settimane dal ricevimento del piano di compensazione modificato.
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