Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 mag 2007
Oggetto
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’ e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito «compensazione»):
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Azzorre,
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Madera,
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Isole Canarie,
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Guiana francese,
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Riunione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:791:oj#art-1