Art. 3
Operatori
In vigore dal 21 mag 2007
Operatori
1. La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:
a)
i produttori;
b)
i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni elencate all’ e che vi esercitano la loro attività o le loro associazioni;
c)
gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione.
2. Gli Stati membri interessati prendono provvedimenti per accertare la redditività economica degli operatori che beneficiano della compensazione.
Storico versioni
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