Art. 7
In vigore dal 19 apr 2007
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato IV. Figurano nell’allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni a norma del punto 12 dell’UNSCR 1737(2006).
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato V. Figurano nell’allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell’allegato IV che, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC, sono stati riconosciuti:
a)
partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione; oppure
b)
partecipare, essere direttamente associati o dare il loro sostegno allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran; oppure
c)
agire per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b); oppure
d)
essere persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui alle lettere a) o b), anche con mezzi illeciti.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.
4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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