Art. 11

In vigore dal 19 apr 2007
1.   L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni. 2.   L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima del 23 dicembre 2006; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 e 2.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2007/423 — Testo vigente | Portale Normativo