Art. 11
In vigore dal 19 apr 2007
1. L’, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.
2. L’, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima del 23 dicembre 2006;
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafi 1 e 2.
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