Art. 10

In vigore dal 19 apr 2007
1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché: a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
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