Art. 5

In vigore dal 19 apr 2007
1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; b) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato I; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologia ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   La fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencate nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; b) investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II; c) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinente ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran; è soggetta all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano transazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure c) l’esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
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