Art. 2
In vigore dal 19 apr 2007
È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:
i)
tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;
ii)
gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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