Art. 1

In vigore dal 19 apr 2007
Solo ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell’UNSCR 1737(2006); b) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza; c) «beni»: prodotti, materiali e attrezzature; d) «tecnologie»: il software; e) «investimento»: l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; f) «servizi di intermediazione»: le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie; g) «fondi»: le attività e le utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo: i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; iii) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi e incrementi di valore generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; h) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; i) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; j) «congelamento di risorse economiche»: il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia; k) «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
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