Art. 8
In vigore dal 19 apr 2007
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 23 dicembre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;
d)
il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e)
se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:423:oj#art-8