Art. 8

In vigore dal 19 apr 2007
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 23 dicembre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V; d) il riconoscimento che il vincolo o la decisione non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:423:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo