Art. 6

Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»

In vigore dal 29 mar 2007
Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A» 1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III. 2.   La cauzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata. 3.   Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.
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Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A» (Art. 6 Regolamento (UE) 2007/341) — Testo vigente | Portale Normativo