Art. 6
Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»
In vigore dal 29 mar 2007
Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»
1. In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.
2. La cauzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata.
3. Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
4. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.
Storico versioni
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